Autovetture assicurate: come verificare la copertura assicurativa
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Direttore: Alessandro Plateroti

Autovetture assicurate: come verificare la copertura assicurativa

Incidente auto

Il Ministero dei Trasporti mette a disposizione un tool online per verificare se la propria assicurazione è ancora valida o meno.

Secondo le norme in vigore in Italia, per poter guidare un veicolo a motore su strada è necessario che quest’ultimo sia assicurato. È quanto previsto dal Codice della Strada, ed in particolare dall’articolo 193; per evitare di circolare alla guida di un mezzo non assicurato, è possibile verificare se la copertura assicurativa è ancora valida oppure no, così da non incorrere nelle sanzioni previste per i trasgressori.

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L’obbligo di assicurazione auto e le sanzioni previste dal Codice

Come detto, è l’articolo 193 del Codice Stradale a disciplinare il cosiddetto “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile“. Il comma 1, nello specifico, stabilisce che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa“. In altre parole, solo le autovetture assicurate possono circolare su strada.

Naturalmente, sono previste sanzioni per chi circola su strada guidando un veicolo non assicurato. Nello specifico, la multa va da 849 a 3.396 euro. In caso di recidività (stessa violazione commessa per due volte nell’arco di due anni), l’ammontare della multa viene raddoppiato e la sanzione viene integrata dalla sanzione amministrativa accessoria che consiste nella sospensione della patente per un periodo che va da uno a due mesi.

In tal caso, come disposto dal comma 2-bis dell’articolo 193 del Codice della Strada, anche quando è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della multa (ai sensi dell’articolo 202) e successivamente è stato corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, “il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni“. Il termine di 45 giorni decorre a partire dal giorno del pagamento della sanzione prevista per la violazione.

Il veicolo viene poi restituito solo dopo il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia (se il conducente coincide con il proprietario del veicolo).

La sanzione viene invece ridotta della metà quando la copertura assicurativa viene ripristinata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1901 del Codice Civile (“Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza“).

La riduzione della metà della sanzione è prevista anche nei casi in cui il proprietario del veicolo, entro i 30 giorni successivi la contestazione della violazione, comunica la propria intenzione di far demolire il mezzo e farlo radiare. In tal caso, all’intestatario vengono lasciati i documenti e il veicolo, per poter espletare tutte le formalità necessarie.

Nei casi in cui gli organi di polizia accertano la violazione dell’obbligo di circolazione con copertura assicurativa, vengono applicate le disposizioni della legge n. 689 del 24/11/1981, secondo le quali il veicolo viene immediatamente rimosso dalla circolazione e portato in un luogo di custodia. L’intestatario può recuperarlo solo dopo aver pagato la sanzione, il premio assicurativo per almeno sei mesi e corrisposto le spese di prelievo e custodia.

Come effettuare una verifica della copertura assicurativa

Come visto, circolare senza una copertura assicurativa in corso di validità, espone l’automobilista a sanzioni piuttosto severe. Per questo motivo, controllare se la propria assicurazione sia valida o scaduta è molto importante.

A tal proposito, poiché può capitare di aver dimenticato quando scade il contratto di assicurazione e, di conseguenza, quando è necessario rinnovare la polizza per non circolare con un veicolo non assicurato. I titolari di una polizza possono verificare lo stato della copertura assicurativa tramite l’apposito tool messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti.

Incidente auto
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Per effettuare una verifica assicurazione auto, basta collegarsi al sito del Portale dell’Automobilista. Dal menu della home, è necessario accedere alla sezione ‘Verifica copertura RCA‘. Dopo aver cliccato su ‘vai al servizio’, l’utente deve scegliere tra ‘veicolo’ e ‘ciclomotore’; lo step successivo consiste nel selezionare il tipo di veicolo o ciclomotore e poi inserire il numero di targa dello stesso. Infine, è necessario inserire il codice numero generato automaticamente e cliccare sul tasto ‘ricerca’.

Gli esiti della ricerca vengono sintetizzati in un prospetto al cui interno sono riportati la compagine assicurativa, la data di scadenza della copertura (al netto dei 15 giorni previsti dal periodo di comporto) e la dicitura “il veicolo risulta assicurato” se la polizza RCA è ancora attiva. In caso contrario, la dicitura sarà “il veicolo non risulta in regola con gli obblighi assicurativi RCA“.

In alternativa, è possibile effettuare un’indagine in prima persona, recandosi presso uno degli uffici della Motorizzazione Civile. Avendo tutti i dati fondamentali del veicolo da controllare, l’utente può richiedere una visura, ottenendo sia il nome della compagnia di assicurazione sia il numero identificativo della polizza.

Quando l’assicurazione non è necessaria

È stato già sottolineato come la copertura assicurativa sia d’obbligo, secondo quanto stabilito dalle legge in vigore e dalle normative di riferimento.

Vi sono, però, alcuni casi in cui l’assicurazione potrebbe non essere necessaria. Nei casi di inutilizzo prolungato, ad esempio, la stipula di una polizza assicurativa – e il riconoscimento del premio – non sono dovuti, a meno che il mezzo non venga parcheggiato in una strada pubblica. In tal caso, è come se fosse in circolazione e per tanto deve essere assicurata.

Se, di contro, l’auto è ferma in un box privato, il proprietario non è tenuto ad assicurarla (in base a quanto stabilito dalla sentenza 1062/1996 della Corte di Cassazione).

Un ulteriore caso di specie è rappresentato dai veicoli non adatti alla circolazione. Per questi ultimi, non vale l’obbligo di assicurazione ma, in mancanza di una o più componenti fondamentali per il funzionamento del mezzo, per l’intestatario scatta il dovere di far rottamare il mezzo. Anche per casi del genere, bisogna fare riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione che, in una sentenza del 2008, ha ribadito come “i veicoli, ancorché privi di parti essenziali per un’autonoma circolazione o fortemente danneggiati o usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame“.

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ultimo aggiornamento: 16 Settembre 2019 18:04

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